I lavoratori dipendenti di un’azienda devono essere tutelati in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Se questo aspetto non viene curato direttamente dal datore di lavoro, o da altri dipendenti aziendali, può farsene carico solo una persona che sia iscritta all’Albo dei consulenti del lavoro.
Il consulente del lavoro è lo specialista nella cura dei rapporti di lavoro, è il professionista che conosce le tecniche di contabilità contributiva e retributiva delle aziende.
Si occupa della gestione degli aspetti tributari aziendali e del personale e può dare assistenza agli istituti previdenziali, assicurativi o ispettivi in sede di contenzioso nelle piccole e medie imprese. A questi compiti, tipici della professione, nel corso degli anni se ne sono aggiunti altri. Al consulente competono anche l’organizzazione e la selezione del personale, l’elaborazione di piani di sviluppo delle carriere e lo sviluppo di tecniche di analisi dei costi d’impresa per la definizione del prezzo del prodotto o del servizio.
Risulta essere da notare come la figura di questo professionista coincida sempre più con quella di dirigente esterno dell’impresa e come i suoi compiti diventino sempre più di tipo manageriale.
Formazione
La Legge 12/1979, successivamente integrata dall’articolo 5 della Legge 46/2007[2], regolamenta la professione di consulente del lavoro.
E’ necessario possedere un diploma di laurea di primo livello che consente, eventualmente, di frequentare il biennio di specializzazione successivo.
I corsi di laurea, che danno diritto all’accesso al praticantato per la professione di consulente del lavoro, afferiscono all’ambito giuridico, amministrativo, economico (Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze politiche).
Esistono corsi specifici per Consulente del lavoro, Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali, Consulente del lavoro e giurista d’impresa, ad esempio nella classe delle lauree L14 in Scienze dei servizi giuridici o il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro nella classe delle lauree L16 in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione.
L’offerta formativa è piuttosto varia e le denominazioni dei corsi di laurea sono attribuite direttamente dalle università, per cui risulta difficile elencare tutti i corsi attivati dalle varie facoltà. È consigliabile, quindi, rivolgersi direttamente alle segreterie delle università per ottenere informazioni specifiche o visitare il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Accesso alla professione
Per accedere alla professione, dopo aver ottenuto il diploma di laurea, è necessario avviare un periodo di praticantato di almeno due anni presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, iscritto all’Albo da almeno due anni. In alternativa, è possibile svolgere l’attività di praticantato anche presso lo studio di un altro professionista (ragioniere, avvocato o commercialista), che svolga compiti assegnati per legge ai consulenti del lavoro e che abbia effettuato, da almeno tre anni, la comunicazione di esercizio della professione di consulente del lavoro all’Ispettorato del Lavoro della provincia competente.
Successivamente, per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione, è necessario sostenere un esame di Stato che, se superato, permette l’iscrizione al relativo albo professionale.
Corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione vengono organizzati periodicamente dall’Ordine dei consulenti del lavoro.
Le sessioni d’esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’avviso dell’esame viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La prova ha carattere teorico-pratico e prevede uno scritto, seguito da una discussione orale. Le sedi d’esame sono presso gli Ispettorati Regionali del Lavoro dei capoluoghi di regione.
Una volta superato l’esame di Stato è possibile iscriversi all’Albo dei Consulenti del Lavoro istituito in ogni provincia. Il consulente del lavoro può esercitare l’attività professionale in tutto il territorio dello Stato, ma non può essere iscritto a nessun altro albo.