Avete mai pensato di aprire un’autorimessa? Si tratta di un’attività non molto conosciuta, ma sicuramente abbastanza remunerativa, il cui presupposto principale è la disponibilità di un posto adeguato alla stessa che deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso.
Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, chiariamo che possono esistere due diversi tipi di autorimessa: da un lato le autorimesse private, dall’altro invece le autorimesse pubbliche.
Autorimesse private: esse sono delle autorimesse “ad ingresso limitato”, che possono essere sia al chiuso che all’aperto e per le quali è necessario che i locali ad esse adibiti siano dotati della prescritta destinazione d’uso. Rimane comunque necessario ricordare che esse devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione di incendi (D.M. 4 maggio 1998), mentre sono esclusi dalla normativa gli spazi su area pubblica.
Autorimesse pubbliche: queste invece sono degli spazi con ingresso pubblico e non limitato, in cui comunque lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale).
Per aprire un’autorimessa, è bene sapere quali requisiti servono e quali verranno attentamente valutati dall’Ufficio licenze Ex P.S.: si tratta di requisiti soggettivi e requisiti oggettivi.
I primi (requisiti soggettivi) indicano l’insussistenza di condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione; e l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e le sue successive modificazioni.
I secondi (requisiti oggettivi) indicano invece la presentazione di diverse autocertificazioni ed autodichiarazioni, tra cui la DIAP – Dichiarazione Inizio Attività Produttiva, la prevenzione incendi, e la destinazione urbanistica.
Una volta dichiarati i suddetti requisiti, e dopo aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività al Comune, bisognerà attendere che quest’ultimo trasmetta entro cinque giorni dal ricevimento, copia della denuncia di inizio attività al Prefetto, e che successivamente il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione decida di vietare o sospendere l’esercizio dell’attività, nei casi previsti dall’art. 11, c.2, R.D. 73/31.
Questa è la normativa di riferimento relativa all’attività:
-D.P.R. 19.12.2001 n. 481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
-D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada”.
-Legge 7 agosto 1990 n. 241.
-D.M. 4 maggio 1998,
-Norme e disposizioni comunali.
Risulta essere comunque importante chiarire che queste sono informazioni del tutto generali, che possono rappresentare uno strumento generico di informazione ma mai sostituire le normative presenti sul territorio nazionale e particolarmente gestite da ogni Comune. Per questo motivo, quando si decide di avviare un’attività – che possa essere, come in questo caso, aprire un’autorimessa, o qualsiasi altro tipo di negozio – è sempre importante fare riferimento al Comune di appartenenza – o, più specificamente, nel Comune ove avrà poi sede l’attività – perché fornisca tutte le informazioni necessarie all’apertura dell’attività in maniera seria e soprattutto legale.