Quando si ha l’espromissione in tema di mutui?
In termini giuridici espromissione rientra nel capitolo della successione nel debito ed è regolata dall’articolo 1272 e successivi, vi sono sostanzialmente tre soggetti coinvolti:
Espromittente: colui che subentra nel debito e obbligazioni;
Espromissario: il creditore, può esssere la banca;
Espromesso: il debitore (mutuatario) originario, colui che ha sottoscritto il debito (prestito, mutuo).
Espromissione può assumere due forme, come l’accollo, si distingue in cumulativa e privativa o liberatoria. In quella cumulativa il debitore originario rimane obbligato in solido nei confronti dell’espromissario (banca) la quale in casi di insolvenza può rifarsi anche sull’espromesso. Mentre nell’espromissione privativa o liberatoria si libera l’espromesso dall’obbligazione originaria (si estinguono le garanzie art. 1275 c.c.), da sottolineare che la liberazione dell’espromesso deve essere riportato espressamente sull’atto di espromissione sottoscritto sia dall’espromitettente che espromissario.
Ma qual è la differenza tra accollo ed espromissione?
Mentre nell’accollo ci si accorda tra debitore ed un terzo soggetto, nell’espromissione chi si accorda sono il creditore ed il terzo soggetto estromettendo di fatto il debitorio originario