Anche se accade di rado, l’accompagnatore turistico può essere un dipendente di una agenzia di viaggio o di un tour operator. La situazione più comune è quella di un agente di viaggio che accompagna i tour da lui organizzati.
Più frequentemente, è un lavoratore autonomo. Questa espressione tende a generare un’immagine di una persona che lavora solo quando lo desidera. In realtà essere un accompagnatore freelance significa svolgere la professione in maniera indipendente e per più committenti. Quindi l’accompagnatore è sì padrone del suo tempo e del suo calendario, ma deve riempirlo il più possibile approfittando della stagionalità del luogo in cui lavora o delle destinazioni in cui si è specializzato.
Sa di dover collaborare con diverse agenzie locali o internazionali che gli assegnano gruppi da accompagnare. Tocca a lui l’incombenza di cercarsi nuovi contatti e curare personalmente il portafoglio clienti. Il lavoro dai ritmi serrati lo porta a viaggiare tanto in alta stagione, spesso senza avere momenti di pausa tra un tour e l’altro.
Svolgendo questa attività per professione – e con professione la legge intende solitamente accompagnare almeno due gruppi l’anno l’accompagnatore può lavorare con ricevuta di prestazione occasionale oppure con partita Iva.
La prestazione occasionale esonera gli accompagnatori dall’apertura della partita Iva. È uno strumento scelto dagli accompagnatori che esercitano in modo saltuario e sporadico la loro attività.
A norma dell’articolo 2222 del Codice Civile, si evince che il lavoratore autonomo occasionale è chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale.
Questo implica che non ci debba essere né continuità di collaborazione, né coordinamento interno.
Al termine della prestazione occasionale, il lavoratore è tenuto a redigere una ricevuta di prestazione non fiscale contenente
-i dati anagrafici del lavoratore e del committente,
-la data di emissione della ricevuta e il numero progressivo della ricevuta,
-il corrispettivo lordo concordato e le prestazioni svolte,
-la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso lordo e l’importo netto corrisposto.
La ritenuta d’acconto si applica solo se il committente è una impresa o un professionista, una società o una associazione.
È un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare all’Amministrazione finanziaria per conto del soggetto che presta la propria attività professionale’.
La data della ricevuta deve corrispondere alla data di ricezione del compenso, in quanto la ricevuta è fatta proprio per testimoniare l’avvenuta compensazione. Se l’importo della ricevuta supera i 77,47€ si deve apporre una marca da bollo da 2,00€, la cui data deve essere anteriore a quella riportata sulla ricevuta.
Un accompagnatore che svolge questa attività in maniera autonoma ma costante e continuativa è un accompagnatore che vive grazie all’accompagnamento di gruppi.
In questo caso è in possesso di una partita Iva che gli permette di fare fattura per ogni servizio svolto. A seconda della natura e della tipologia dei gruppi accompagnati, può rendersi necessario l’apertura di una partita Iva o di un’altra. Ogni partita Iva in Italia è definita dal suo codice ATECO, un codice di appartenenza che definisce l’ambito in cui quella partita Iva può operare. Presenteremo quello più comune, adatto a una partita Iva di un accompagnatore turistico che lavora in maniera autonoma, e che non fa quindi parte di una società.
Il codice ATECO in questione è 79.90.20, utilizzato per le attività delle guide e degli accompagnatori turistici. Stabilito il codice ATECO corretto, cosa che può essere fatta insieme a un consulente del lavoro esperto o un commercialista, si deve scegliere quale regime fiscale adottare.
In Italia è possibile adottare un regime fiscale definito forfettario, in quanto presenta agevolazioni fiscali che possono essere utili all’accompagnatore turistico che vive di stagionalità, o al professionista in erba.
Prima di tutto il regime forfettario è esente dall’applicazione dell’Iva e prevede un ricavo massimo annuale di 65.000€. Inoltre per gli accompagnatori turistici non è prevista nessuna Cassa Previdenziale specifica, ma vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS per il pagamento dei contributi.
La Gestione Separata rappresenta un vantaggio per gli accompagnatori autonomi che vivono di stagionalità in quanto non prevede contributi fissi minimi, ma un pagamento versato in base al ricavo.
Pertanto, se il ricavo dovesse essere nullo, non si dovrà versare nessun contributo.
La percentuale attualmente applicata ai ricavi di un accompagnatore turistico per il pagamento dei contributi è del 25,98%.
Oltre ai contributi previdenziali, si devono pagare le imposte e queste, sempre all’interno del regime che stiamo descrivendo, sono il 5% per i primi cinque anni, il 15% per gli anni successivi. Queste due percentuali indicate (contributi e imposte) non si pagano sul reddito totale, ma soltanto su una sua parte, stabilita grazie a un coefficiente di redditività che può variare di anno in anno.