In materia e nell’ambito dei titoli di credito, l’assegno circolare, come spiegato nel dettaglio in questa guida su Assegni.net, è pagabile a vista (ovvero, all’atto della presentazione del titolo) e contiene la promessa da parte di un istituto bancario (denominato emittente) di pagare un determinato importo di danaro ad un determinato soggetto, chiamato “beneficiario”, che dovrà presentare il titolo stesso in banca per riscuoterlo. Il beneficiario può anche, se il titolo lo permette e non porta la clausola “non trasferibile”, disporre dell’assegno circolare (chiamato anche A/C) trasferendolo al altri soggetti, mediante “girata” del titolo. Per ottenere l’emissione di un assegno circolare, bisognerà necessariamente recarsi in banca e richiederlo, riempiendo e firmando un apposito modulo, non prima di aver depositato presso la banca stessa l’importo oggetto del titolo. Infatti l’istituto bancario emetterà l’assegno circolare solo dopo il versamento in danaro o l’addebito sul conto corrente dell’importo richiesto. Essendo dunque il soggetto debitore un istituto di credito, l’assegno circolare viene ritenuto uno dei titoli più sicuri, “a copertura garantita”. Pur tuttavia l’assegno circolare, perché non sia reso invalido, deve rispettare e riportare alcune cose e delle precise caratteristiche, che è bene sapere: vediamone cinque.
L’obbligo della firma della banca emittente. Le banche autorizzate ad emettere gli assegni circolari sono elencate in una pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, a seguito di apposita autorizzazione da parte della Banca d’Italia. Bisogna tuttavia considerare che la mancata autorizzazione rilasciata da questa all’istituto di credito non rende invalido l’assegno circolare e pertanto i diritti del portatore non vengono compromessi. È obbligatoria pertanto la firma della banca emittente, oltre che l’indicazione della sede, della filiale o dell’agenzia che si impegna al pagamento a vista dell’assegno circolare, anche presso tutte le sue altre dipendenze.
L’indicazione della data e del luogo di emissione. Abbiamo visto che è la banca a compilare l’assegno circolare e, affinché l’emissione sia regolare, la legge determina che il titolo, pena la sua invalidità, deve contenere la data ed il luogo di emissione nel quale la banca ha firmato l’assegno. Non è necessario invece che venga indicato il luogo di riscossione, che può essere effettuata presso le varie dipendenze della banca emittente stessa.
L’indicazione della denominazione di assegno circolare. Il titolo dovrà riportare su se stesso, come stabilisce la legge, la denominazione di “assegno circolare”, tramite il quale l’istituto bancario promette il pagamento di una determinata somma di danaro al soggetto beneficiario ivi indicato, al momento della presentazione dello stesso.
L’indicazione del beneficiario. Altro requisito essenziale dell’assegno circolare, previsto dalla legge, è l’indicazione sul titolo del beneficiario, con relativo nome e cognome (in caso di persona fisica), oppure con ragione o denominazione sociale (in caso di società). È infatti inammissibile per legge che la banca si obblighi a pagare nei confronti di un soggetto indeterminato. A differenza dunque degli assegni bancari di importo non elevato, l’assegno circolare non può essere al portatore.
L’indicazione dell’importo. Un altro dato essenziale è l’indicazione dell’importo del quale la banca promette il pagamento a vista al beneficiario e che deve essere riportato in cifre ed in lettere. L’assegno circolare è protetto, da eventuali alterazioni nell’indicazione dell’importo, da un quadro di controllo con le cifre, perforabili nel momento in cui esso viene emesso. Altresì gli assegni circolari sono costituiti da una speciale carta nella quale viene indicato il massimo importo per cui la carta stessa può essere utilizzata. Nel caso, ad esempio, dell’emissione di un assegno circolare di € 6.000,00 si utilizzerà il modulo che stabilisce la validità dell’importo fino ad € 10.000,00.